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Decreto Aiuti: le novità in materia di personale e politiche sociali

lentepubblica.it • 3 Giugno 2022

decreto-aiuti-personale-politiche-socialiUn riepilogo delle novità in materia di personale e politiche sociali introdotte dal Decreto Aiuti.


Ricordiamo che il d.l. n. 50 del 17 maggio 2022, c.d. decreto Aiuti, concernente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, è in vigore dal 18 maggio 2022, già in Gazzetta ufficiale.

Decreto Aiuti: le novità in materia di personale e politiche sociali

Di seguito le novità più rilevanti in materia di personale e politiche sociali.

Art. 31 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Tale disposizione stabilisce che i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 riconoscono una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro, ai lavoratori dipendenti che in almeno una delle mensilità nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero “sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali”, previsto dal comma 121 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (l. 234/2021), e condizionato ad una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tale indennità:

  • è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza;
  • spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Infine, si dispone che nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione della citata indennità è compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile.

Art. 32 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Tale norma prevede che l’INPS corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

L’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Con riferimento alle altre categorie di soggetti, la disposizione in commento prevede, tra l’altro, che l’INPS eroghi:

  • un’indennità una tantum pari a 200 euro ai percettori di Naspi nel mese di giugno 2022 ed ai nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro:
    • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 c.p.c., i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto in commento e che sono iscritti alla Gestione separata INPS, a condizione che non siano titolari del trattamento ad altro titolo, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
    • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c., per i quali risulti per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e che alla data di entrata in vigore del decreto siano iscritti alla Gestione separata INPS.

Art. 33 – Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.

Con tale disposizione l’indennità una tantum per l’anno 2022 è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti.

L’importo e le modalità di concessione dell’aiuto saranno definiti con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il testo del Decreto

A questo link il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da self-entilocali)
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